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CASSE INTEGRAZIONI 2021: LE PRIME INDICAZIONI INPS


Con il Messaggio 29 gennaio 2021, n. 406 l’INPS fornisce le prime informazioni per l’utilizzo delle nuove integrazioni salariali a decorrere dal 1 gennaio 2021 nonché le istruzioni per la presentazione delle istanze.


La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio) ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro costretti ad interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID – 19.


Trattamenti di cassa integrazione salariale, ordinaria e in deroga, e di assegno ordinario

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane.

I periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati sono imputati alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti.

Infine i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021; i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione in deroga (CIGD) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.


Cassa integrazione guadagni nel settore agricolo (CISOA)

Per il settore agricolo si prevede la concessione del trattamento per sospensione dell’attività lavorativa dovute ad eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID -19, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.


Termini di trasmissione delle domande

Per quanto riguarda ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID – 19, viene confermata la disciplina ordinaria, secondo cui il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Lo stesso vale per le istanze relative ai trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

Per ulteriori chiarimenti in allegato il Messaggio INPS.




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