CONGUAGLIO FINE ANNO 2020: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
- Labortre
- 31 dic 2020
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Con la Circolare 23 dicembre 2020, n. 155 l’INPS fornisce chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva Uniemens.
Termine per l’effettuazione del conguaglio
I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2020” anche con quella di competenza di “gennaio 2021”.
Le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2021” (scadenza di pagamento 16 marzo 2021), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2021.
Il dipendente è tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista Certificazione Unica (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite.
I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.
Nel caso di rapporti simultanei, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso. Qualora a dicembre 2020 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore di lavoro, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.
Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva
L’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce un limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse.
Può verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo. In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (ovvero del mese) al quale era stato imputato.
Fringe benefits
L'articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23.
Tale valore con il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 per il sostengo e il rilancio dell’economia è stato elevato al doppio, portandolo quindi a € 516,46.
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore a € 516,46 l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore a € 516,46, e non potendo portare l’importo in diminuzione della retribuzione imponibile, l’azienda dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.
Auto aziendali concesse ad uso promiscuo
Il novellato testo dell’articolo 51, comma 4, lett. a), del TUIR prevede che ai fini della determinazione del valore economico dell’utilizzo degli autoveicoli, dei motocicli e dei ciclomotori di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 g/Km, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si applica la percentuale del 25% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tabelle dell’ACI.
Per gli altri veicoli, la predetta percentuale è pari al 30% in caso di emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km. Per l’anno 2020, la percentuale è elevata al 40% in caso di emissioni superiori a 160 g/Km, ma non a 190 g/Km e al 50% per i veicoli con valori di emissioni superiori a 190 g/Km.
Con riferimento ai contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, ai fini della quantificazione forfettaria del valore economico dell’utilizzo in forma privata del veicolo (autovettura, motociclo, ciclomotore) di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore, si applica la percentuale del 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’ACI.
Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006
È stato chiarito che, per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria operano se, alla fine dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti.
Le aziende costituitesi durante l’anno in corso che, al 31 dicembre 2020, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia Uniemens relativa al mese di febbraio 2021 (31 marzo 2021).
Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva
L’articolo 2120 del codice civile stabilisce che le quote annuali di trattamento di fine rapporto devono essere incrementate al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall' 1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento del costo della vita per gli operai e gli impiegati, accertato dall’ISTAT nel mese in esame rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno o alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.
Adempimenti a carico del datore di lavoro
Con riferimento ai lavoratori per i quali nell’anno 2020 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ai sensi dell’articolo 2120 codice civile (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda) e calcolare sulla stessa, con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate, l'imposta sostitutiva del 17%.
L'importo di quest'ultima sarà recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.
Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio
Nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'articolo 2112 codice civile, e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della Certificazione Unica, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, incluse le erogazioni fissate dalla contrattazione di secondo livello, le erogazioni liberali ed i fringe benefits.
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